Porte di sicurezza
Per le porte esterne aventi funzione di uscite di sicurezza cosa si dovrà fare?
Risposta
Il D.M. 3 novembre 2004 - "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio" (senza requisiti di tagliafuoco/tagliafumo), prevede che i dispositivi debbano essere muniti di marcatura CE.
La norma di prodotto UNI EN 13451-1 prevede che tali porte dovranno essere marcate CE con il livello di attestazione della conformità 1, in modo da garantire che il requisito di attitudine allo sganciamento ("Ability to release") sia garantito.
Operativamente, dovrà essere effettuata presso un organismo notificato ed in aggiunta alle altre prove ITT previste per le normali porte, la prova di attitudine allo sganciamento. Poiché però si ricade nel sistema di attestazione 1, l'organismo notificato effettuerà inoltre, solamente per quanto riguarda la caratteristica di attitudine allo sganciamento, l'ispezione iniziale dell'azienda e del FPC, la continua sorveglianza, valutazione e approvazione del FPC. Volete saperne di più?
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